Art. 1 - E' costituita l'Associazione "Circolo della Sanità"
Art. 2 - Essa ha sede in Barletta.
Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di:
a) promuovere la fusione ideale degli associati in un clima di lealtà, amicizia e reciproca stima;
b) stimolare lo scambio di esperienze acquisite nei singoli settori, contribuendo con studi e proposte allo sviluppo gene-
rale delle attività sanitarie e alla divulgazione dei problemi della sanità pubblica;
c) favorire l'aggiornamento culturale delle categorie sanitarie
d) intraprendere o affiancare ogni iniziativa di solidarietà umana e di convivenza civile.
Art. 4 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalla quota di ammissione, all'atto di accoglimento della domanda;
b) dalla quota sociale annua, che deve essere versata al Tesoriere anticipatamente all'inizio dell'anno sociale
e che stabilirà annualmente il Consiglio Direttivo;
c) da qualsiasi altro contributo che dovesse essere deliberato dall'Assemblea.
Art. 5 - L' esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 31 Marzo della fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e
quello preventivo del successivo esercizio.
Art. 6 - Sono Soci Ordinari i laureati in Biologia, Chimica, Farmacia Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Psicologia e Veterinaria
o in altre discipline che abbiano attinenza professionale con la Sanità, la cui domanda di ammissione verrà accolta dal Consiglio (1).
I Soci che entro il 31 Ottobre di ogni anno non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto saranno considera-
ti Soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 7 - L'Assemblea, su proposta del Consiglio, potrà nominare Soci Onorari le persone che abbiano acquisito particolari bene-
merenze nel campo sanitario o verso il Circolo.
Art. 8 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità e indegnità: la morosità dichiarata dal Consiglio;
la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.
Art. 9 - Sono organi deliberanti del Circolo l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 10- Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di due anni. In caso di
dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la
convalida alla prima Assemblea annuale.
Art. 11 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Art. 12 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre
dei suoi membri e comunque una volta ogni due mesi.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri e comunque una volta
ogni due mesi.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effetti va della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 13 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso compila il
regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 14 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in
giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del
Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 15 - I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 15 Aprile mediante comunicazio-
ne scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'Albo del Circolo dell'avviso di convocazione conte-
nente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma
dell'art.20 del CC.
Art. 16 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla
nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e i Probiviri, sulle modifiche dello Statuto, e su
tutto quanto altro ad essa demandato per legge.
Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Art. 18 - L'Assemblea è presieduta da Consiglio Direttivo, in mancanza del Vice-Presidente; in mancanza di entrambi L'As-
semblea nomina un proprio Presidente.
L'Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori tra i soci.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.
Art. 19 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze prevista dall'Art. 21 CC.
Art. 20 - La Gestione del Circolo è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni due anni dal-
l'Assemblea dei Soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci
annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individual-
mente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 21 - (2) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudi-
cheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 22 - Lo scioglimento del Circolo è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e de-
libererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 23 - Per quanto non previsto nel presente Statuto o che fosse in contrasto con norme imperative, si applicheranno le
disposizioni di legge vigenti in materia.
L'Associazione non ha interesse alcuno al conseguimento della persona giuridica.
1) adde "che verseranno all'atto dell'ammissione la quota si associazione (3) che verrà annualmente stabilita dal Consiglio".
2) adde "nei casi non vietati dalla legge".
3) adde "ammissione"
GIURAMENTO DI IPPOCRATE
Antico:
Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dei tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguitò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto: di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò questa arte, se essi desiderano apprenderla; di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro.
Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, nè suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo.
Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni altra offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi o schiavi.
Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili.
E a me , dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato dagli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro.
Moderno:
Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro: di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento; di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita,la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale,ogni atto professionale; di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che rgolano l'esercizio della medicina, e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione; di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali; di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possono ledere il prestigio e la dignità della professione.
Di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni, di curare tutti i miei pazienti con uguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica; di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità competente; di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia ed in ogni caso sul reciproco rispetto; di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato; di astenermi dall'accanimento diagnostico e terapeutico.
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